Il sottoscritto Salvatore Sandro Flora
AGISCE
in qualità di Legale Rappresentante Protocollo N° 1419 c/o Comune di SARSINA del 16/02/2017.
Titolare unico ed in forma esclusiva del proprio Nome e Cognome e aver rivendicato e detenere per autodeterminazione, dal 24/03/2015, la qualità di Legale Rappresentante, dotato di personalità giuridica e capacità di agire giuridicamente, Trustee ovvero Amministratore delle FINZIONI, ENTITA’, PERSONE GIURIDICHE ovvero del SOGGETTO GIURIDICO e della Persona FISICA, ovvero dei CENTRI DI IMPUTAZIONE GIURIDICA, qui di seguito espressi: FLORA SALVATORE SANDRO, SALVATORE SANDRO FLORA, FLORA Salvatore Sandro, Salvatore Sandro FLORA e/o dei documenti identificativi ad essi riferentesi, ivi compreso il Codice Fiscale CF FLRSVT66D06B300B, e suoi relativi codici espressi in stringhe alfanumeriche, siano essi in cartaceo e/o in banda magnetica e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione, per esteso e/o per segmenti di essi,
e in qualità di
Persona Umana, Individuo e Soggetto di Diritto Internazionale, Creditore Universale tutelato dal consesso delle Norme dei Trattati Universali a difesa dei Diritti Inalienabili dell’Uomo, Soggetto per Trust con alto obiettivo di scopo umanitario,
e in qualità di
Curatore dell’Essere Umano e della Persona Umana, soggetto di Diritto Internazionale, di Nazionalità Italica e riconosciuto originariamente come: salvatore sandro flora ovvero Salvatore Sandro Flora, Individuo e Persona Umana tuttora vivente, come da autocertificazione di Esistenza in Vita Prot. N° 1418 del 16/02/2017 c/o COMUNE di SARSINA; oggetto di tutela nel Diritto Internazionale in virtu’ dei seguenti trattati, sottoscritti dallo Stato Italiano (non obstante il diffuso ossequio allo Ius Fori), ratificati e recepiti nel suo ordinamento giuridico:
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (Parigi 10 dicembre 1948);
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (Trattati di Roma, 4 novembre 1950);
LEGGE N°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York);
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (Carta di Nizza, 7 dicembre 2000-2007);
CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTÀ (Venezia, Dicembre 2002);
di detti Trattati Internazionali s’invoca legittimamente lo ius causae che sancisce chiaramente la giurisdizionalità internazionale della presente.
CONSIDERATE
le disposizioni delle normative nazionali e internazionali sopra richiamate, che definiscono in maniera inequivocabile i principi economici, sociali, culturali, civili e politici in capo all’essere umano/persona umana e le procedure giuridiche sovranazionali applicabili per la loro tutela,
Stante ciò e al valore di codesta condizione
SI RENDE NOTO CHE
l’art. 16 della Legge 881 del 25 Ottobre 1977, prevede che a ogni individuo sia riconosciuta in qualsiasi luogo, la sua personalità giuridica,
altresì agli art. 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 25 della Legge 881 del 25 Ottobre 1977
e agli art. 6 – 12 – 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948
perciò disattendere quanto esposto nella presente equivarrebbe a contravvenire i citati articoli e quindi essere perseguibili a norma di Legge.
VOGLIATE PRENDERE ATTO INOLTRE CHE
non è possibile modificare il Diritto Internazionale e che il sottoscritto è il solo ed unico che può disporre ed agire in nome del citato soggetto giuridico/persona fisica.
Salvatore Sandro Flora
Legale Rappresentante
Protocollo N° 1419 c/o Comune di SARSINA del 16/02/2017, Apostille Convenzione dell’Aja 1961 Procura di FORLI’ n.749/2017 del 28 Luglio 2017 – Prefettura di FORLI’ n.551/17 del 28 Luglio 2017
Notifica con diffida e liberatoria: link